Accesso operativo: Largo Mercato Ortofrutticolo, 15

57122 Livorno

Accesso sede legale: Via Jacopo Sgarallino, 1

57122 Livorno

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CAPO 1. Generalità

Art. 1 - Definizione del Mercato

Il Mercato è un pubblico servizio per la distribuzione all'ingrosso e dettaglio dei prodotti ortofrutticoli e agroalimentari in genere, freschi, essiccati, conservati o trasformati ed è costituito dal complesso degli immobili, strutture, attrezzature, impianti e servizi destinati allo svolgimento delle operazioni commerciali e delle attività complementari compatibili. La struttura occupa una superficie complessiva di circa 23.000 mq. e si compone di magazzini e tettoie per lo svolgimento delle attività commerciali, di bar-punto ristoro, servizi igienici, uffici e officina/deposito attrezzi.

Le attività commerciali e di servizio che si svolgono al suo interno sono finalizzate alla libera formazione del prezzo delle merci trattate nella piena osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione, di igiene e di sicurezza alimentare.

Art. 2 - Merci che possono essere immesse sul mercato

Possono essere immessi sul mercato per la compravendita, deposito e transito, i prodotti agroalimentari provenienti da tutto il territorio dell'Unione Europea e da Paesi terzi nel rispetto delle disposizioni sanitarie e commerciali vigenti. Non possono essere introdotte sul mercato merci di settori differenti da quello agroalimentare.

Art. 3 - Principi di gestione

La gestione del mercato è esercitata secondo criteri di efficienza e di economicità. I ricavi devono quindi consentire almeno la copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda collettiva, dell'ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature, degli oneri manutentivi, nonché dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.

ART. 4 - Regolamento

Il Regolamento, redatto a cura della società di gestione, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Mercato

A tal fine, tra l’altro:

. definisce i diritti e gli obblighi degli Operatori commerciali circa l'uso delle parti

sia comuni che esclusive;

. disciplina le modalità di accesso al mercato da parte degli operatori;

. stabilisce le modalità dell'attività di vendita;

. regolamenta le modalità di movimentazione delle merci.

Il Regolamento è vincolante per tutti gli affittuari e ogni altra persona fisica o giuridica avente diritto a qualsiasi titolo all'accesso al Mercato. Ciascun Operatore è dunque tenuto a rispettarlo e a farlo rispettare ai propri clienti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, volendo e intendendo rispondere delle violazioni nei confronti del Comune di Livorno e/o della Società di gestione e nei confronti degli altri Operatori.

In caso di cessione a qualsiasi titolo del contratto da cui deriva la propria qualità di Operatore, il medesimo sarà obbligato a menzionare espressamente l'esistenza e la vincolatività del presente Regolamento nel relativo contratto di trasferimento, sottoscrivendo il quale, il cessionario, a sua volta, si obbligherà al suo pieno rispetto.

CAPO 2. ORGANI DEL MERCATO

Art. 5 – La Società di gestione

Il Mercato all'ingrosso è gestito dalla Livorno Mercato Ortofrutta Srl, in forza della convenzione stipulata con il Comune di Livorno in data 21.2.2018 in esecuzione della Determinazione n. 6729 del 10.8.2017 del Dirigente di Settore Entrate Servizi finanziari.

La Società di gestione si dota di una struttura operativa idonea a garantire l'amministrazione e la gestione del complesso mercatale, i servizi da prestarsi all'utenza, la funzionalità logistica del mercato, l'adempimento ad ogni tipo di normativa di sicurezza, nonché il corretto funzionamento delle strutture e degli impianti.

L’organo amministrativo della società di gestione può essere rappresentato da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. La carica di Consigliere, di Presidente del Cda o di Amministratore Unico può essere ricoperta da chi ricopre anche la carica di amministratore in una società operante nel mercato.

Art. 6 - Il Direttore di Mercato

La Società di gestione nomina il Direttore del mercato che sovrintende al regolare funzionamento delle strutture e dei servizi secondo le norme di legge e del regolamento di mercato. Requisito indispensabile per la nomina è la comprovata esperienza nell'organizzazione e direzione aziendale, preferibilmente nel settore del commercio agro-alimentare.

Il Direttore del mercato agisce delle seguenti aree di servizio:

a) ispezione e vigilanza sulle attività esercitate all'interno del mercato, anche a supporto degli organismi pubblici deputati

b) accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed

agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;

c) organizzazione del controllo degli accessi

d) accertamento delle violazioni e gestione del sistema sanzionatorio di cui al successivo Capo 9

e) adozione di provvedimenti atti a eliminare situazioni che possano compromettere la funzionalità del mercato, l'igiene della struttura e degli alimenti, la salvaguardia di persone e cose, anche su indicazione del responsabile della sicurezza

Al Direttore sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti che può delegare, anche in parte, ai propri collaboratori o altri soggetti all'uopo incaricati:

• curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato e del calendario delle festività;

• intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;

• autorizzare in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate, oltre l'orario prescritto;

• allontanare dal Mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme della legge e del regolamento o comunque turbino, con il loro comportamento, il regolare funzionamento del mercato.

Art. 7 - Il Responsabile della Sicurezza

La Società di gestione provvede alla nomina di un Responsabile della sicurezza individuandolo tra gli operatori organizzati per lo svolgimento del servizio di consulenza e assistenza nell’ambito degli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, principalmente dal D.Lgs. 81/2008.

E’ fatto obbligo a tutti gli operatori del mercato di collaborare attivamente con il responsabile della sicurezza, ottemperando con estrema sollecitudine alle richieste, documentali e non, avanzate dal medesimo.

CAPO 3. I SERVIZI

Art. 8 - I Servizi del Mercato

La Società di gestione provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi del mercato attraverso la propria struttura organizzativa oppure affidandoli a terzi nel rispetto delle modalità previste dalla legislazione vigente in materia. Tutti i servizi prestati sono posti sotto la direzione e la vigilanza della Direzione del mercato. I rapporti tra Società di Gestione e i soggetti affidatari dei predetti servizi sono regolati da contratto e capitolato di appalto contenente le modalità di espletamento delle rispettive prestazioni ed i corrispettivi pattuiti.

I servizi garantiti dalla Società di Gestione sono:

• controllo accessi

• vigilanza giurata

• facchinaggio

• pulizia, derattizzazione e disinfestazioni delle parti comuni

• gestione rifiuti

• posteggio veicoli

  • punto ristoro

• approntamento procedure generali per la gestione delle emergenze

I servizi che la società di gestione si riserva di attivare sono:

• verifica del peso

• rilevazioni statistiche delle quantità

Art. 9 – Controllo accessi

Sono ammessi al mercato gli operatori di cui all’art. 17 del presente regolamento:

Per l'accesso al mercato la Società di gestione rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui al medesimo art.17, apposita tessera elettronica in cui risulti il periodo di validità e/o un badge per riconoscimento personale.

Per il rilascio della tessera e del badge è dovuto il pagamento di un diritto, il cui importo è determinato dalla Società di gestione del mercato.

Il Servizio di controllo degli accessi è garantito attraverso il presidio permanente della portineria. Il Servizio provvede a controllare che i soggetti che entrano nel mercato siano in possesso dei necessari titoli di accesso e rispettino le fasce di orario previste per le diverse categorie di operatori. Al Servizio possono essere delegate dalla Direzione del mercato funzioni attinenti il rilascio e il rinnovo delle tessere di accesso, nonché funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento. Il servizio di controllo degli accessi può essere demandato a terzi, in particolare, al servizio di vigilanza giurata.

Art. 10 - Vigilanza giurata

Il Servizio di Vigilanza giurata provvede alla vigilanza e sorveglianza armata sul mercato attraverso piantonamento e/o servizio di ronda. Il Servizio presta assistenza alla Direzione del mercato per la verifica del rispetto da parte degli operatori delle regole di funzionamento del mercato.

Art. 11 – Facchinaggio

Alla movimentazione delle merci, che comprende operazioni di scarico, trasferimento, carico, ed eventuali prestazioni accessorie, possono provvedere,

nei limiti e con le modalità disposte dal presente Regolamento:

- i facchini, singoli o associati in organismi cooperativi, autorizzati ad operare nel compendio mercatale dalla Società di gestione.

- il singolo operatore grossista

- il singolo acquirente.

I facchini, singoli o associati, provvedono alla movimentazione delle merci nelle aree di scarico e carico e sono pagati per i servizi resi secondo le tariffe concordate con gli Operatori del mercato. I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il trasferimento e il carico e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando viene loro richiesta.

Il singolo operatore grossista all’interno dei magazzini in affitto e nei limiti dell’area di stoccaggio delle merci vendute, limitatamente alle proprie merci, può svolgere operazioni di trasferimento merci personalmente o a mezzo di dipendenti regolarmente assunti e la cui posizione assicurativa e previdenziale risulti regolare.

Il singolo acquirente può provvedere al trasferimento dall’area di stoccaggio delle merci vendute di pertinenza dei singoli magazzini di vendita verso l’area dedicata al carico sugli automezzi delle merci acquistate, personalmente o a mezzo di propri dipendenti o collaboratori regolarmente assunti e la cui posizione assicurativa e previdenziale risulti regolare, utilizzando propri carrelli, appositamente introdotti di volta in volta nel mercato. E’ fatto assoluto divieto ai grossisti venditori di trasportare le merci vendute fino all’automezzo dell’acquirente nonché di mettere a disposizione degli acquirenti stessi mezzi o strumenti atti al trasporto di merci.

Art. 12 - Gestione dei rifiuti

La gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti all'interno del mercato è affidata dalla Società di gestione a una o più ditte autorizzate nel rispetto della normativa del settore. La Società di gestione istituisce all'interno del mercato una Piattaforma Ecologica Attrezzata, nella quale vengono raccolti i residui dell'attività del mercato stesso (legno, carta, cartone, plastica, frazione organica). Gli Operatori e tutti i frequentatori del Centro sono tenuti a deporre negli specifici contenitori i rifiuti prodotti, separati a seconda della tipologia, limitando al massimo la produzione di rifiuti indifferenziati. La Società di gestione organizza il trasferimento degli imballaggi e dei rifiuti selezionati dai magazzini dei grossisti e il loro conferimento alla Piattaforma Ecologica.

Al fine di ridurre quanto più possibile l’onere di smaltimento dei rifiuti la società di gestione si riserva di attivare una tariffa disincentivante, ovvero l’applicazione di penali a carico dei grossisti per ogni pedana o frazione di pedana conferita nell’area ecologica.

E’ fatto assoluto divieto per gli acquirenti di lasciare rifiuti-imballaggi-confezioni e quant’altro per terra e nell’area ecologica. La sanzione per i trasgressori consiste nella sospensione della tessera di ingresso, la multa di € 500,00, nonché l’addebito delle spese sostenute dalla società di gestione per lo smaltimento.

Art. 13 – Pulizie, derattizzazioni e disinfestazioni

A - Pulizia industriale delle aree operative comuni:

Lo spazzamento e lavaggio delle aree esterne e dei varchi di accesso al mercato sono affidati in appalto a ditte specializzate. Gli Operatori sono tenuti a lasciare sgombro, dalle ore 10.00, la porzione di piazzale antistante i magazzini condotti in affitto per consentire le operazioni di pulizia.

B – Pulizie civili dei servizi igienici pubblici e aree condominiali:

La pulizia dei servizi igienici aperti al pubblico e delle zone condominiali è affidata

in appalto a una o più ditte specializzate.

C - Servizio di derattizzazione e disinfestazione: per le aree condominiali è affidato in appalto. Nei magazzini a uso privato il servizio è disposto dai singoli affittuari.

Art. 14 - Posteggio veicoli

All’interno dell’area mercatale sono previsti posteggi per la sosta di autoveicoli e automezzi. Il posteggio dei veicoli all'interno del mercato deve essere effettuato nello spazio delimitato dalle apposite strisce in modo da non intralciare la manovra e/o sosta di altri veicoli negli spazi attigui. L'utilizzazione degli spazi destinati a posteggio si deve intendere come area di sosta e non come deposito. Si esclude pertanto qualsiasi altra prestazione che non sia la messa a disposizione di uno spazio non custodito. La Società di Gestione, pertanto, non risponde di eventuali furti di e su veicoli.

Le uscite di sicurezza, le aree che dovessero contenere impianti tecnici e sistemi antincendio e più in generale tutte le parti ove non è segnalata la possibilità di parcheggiare, dovranno essere sempre tenute libere da qualunque veicolo per garantire il pronto intervento in caso di necessità. In caso di inadempienza la Società di Gestione provvederà a richiedere la rimozione forzata del veicolo a spese del proprietario, fatta salva ogni maggiore sanzione. Tutte le operazioni di circolazione, di manovra e di posteggio, nonché di movimento degli utenti all'interno di esso, si svolgono sotto la loro totale e esclusiva responsabilità. In ogni caso, gli utenti sono responsabili degli incidenti e, comunque, di tutti i danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose, mobili e immobili. La Società di Gestione, pertanto, è esonerata, espressamente, da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, subiti da persone e/o cose, ivi compresi i danni ai veicoli in sosta.

Art. 15 - Punto ristoro

All’interno dell’area mercatale è previsto un punto ristoro ( Bar ) la cui assegnazione in gestione e stabilita dalla società di gestione.

Art. 16 – Procedure generali per la gestione delle emergenze

La Società di gestione coordina le attività di emergenza e di evacuazione che coinvolgono tutti i soggetti operanti nel mercato. A tale scopo predispone il Piano di evacuazione che include le procedure generali per la gestione delle emergenze, alla cui osservanza sono obbligati tutti i frequentatori del mercato. Il Piano, consegnato a tutti gli Operatori, non solleva da responsabilità i singoli Datori di lavoro delle aziende presenti nel mercato dall'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e quant’altro. Tutti i titolari e i dipendenti delle varie aziende presenti, gli acquirenti, i trasportatori, i prestatori di servizio, i visitatori e genericamente gli utenti che operano nella struttura, sono tenuti a osservare le istruzioni contenute nel Piano per prevenire e fronteggiare, con interventi efficaci e coordinati, l'insorgenza di una situazione di emergenza (pericolo, o potenziale pericolo) per le persone e le cose. Per gli acquirenti, i visitatori e genericamente gli utenti occasionali del mercato, sono affissi appositi strumenti informativi che indicano i comportamenti e le procedure da seguire nei casi di emergenza. Tutti i conduttori di locali e spazi nel mercato infine sono tenuti a fornire alla Società di gestione il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e gli altri documenti redatti ai sensi della vigente normativa di sicurezza.

CAPO 4. OPERATORI

Art. 17 - Tipologia di operatori

Sono ammessi al mercato tutti coloro che sono interessati alle negoziazioni dei prodotti agroalimentari, segnatamente:

A - Categorie di operatori alle vendite:

i. Commercianti all'ingrosso e loro cooperative e consorzi

ii. Produttori agricoli, singoli o associati

iii. Imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari

B - Categorie di operatori agli acquisti:

i. Commercianti all'ingrosso

ii. Commercianti al dettaglio

iii. Commissionari e mandatari

iv. Imprese esercenti attività di lavorazione, conservazione o trasformazione dei prodotti trattati nel mercato

v. Comunità, convivenze, gestori di alberghi, ristoranti, mense, spacci aziendali, altri pubblici esercizi, cooperative di consumo e loro consorzi

vi. Gruppi di acquisto e loro consorzi e associazioni

C - Imprese appaltatrici dei servizi del mercato

D - Dipendenti, collaboratori e soci degli operatori di cui alle lettere A - B

e C

La Società di Gestione si riserva di ammettere agli acquisti i privati consumatori, con modalità da stabilirsi.

La Società di Gestione stabilisce infine le fasce orarie di accesso per ogni categoria di operatori.

Art. 18 - Anagrafe degli operatori

La Società di gestione istituisce l'Anagrafe degli operatori del mercato, i cui dati sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali. L'accesso al mercato è consentito esclusivamente a coloro che abbiano richiesto - on line - e ottenuto l'iscrizione all'Anagrafe degli operatori del mercato, dando dimostrazione dei requisiti di appartenenza alle categorie indicate all'articolo precedente. Il possesso dei requisiti per essere ammessi al mercato è documentato mediante autocertificazione resa attraverso una modulistica opportunamente predisposta dalla Direzione del mercato riportante le informazioni richieste per le varie categorie di utenti.

A comprova dell'iscrizione, acquisiti l'autocertificazione e il pagamento delle relative tariffe previste, la Direzione del mercato rilascia una tessera di ingresso elettronica (permesso di accesso per i lavoratori del mercato ) ed un badge personale munito di fotografia. Quest’ultimo dovrà essere ostentato durante la permanenza in mercato.

Art. 19 - Accertamento dei requisiti di accesso

La Direzione del mercato può provvedere in qualsiasi momento a verificare sia la

veridicità dei dati dichiarati per accertarne l'effettiva sussistenza e il mantenimento nel tempo del diritto all'accesso al mercato. Nel caso che l'accertamento dia esito negativ, il Direttore dispone la sospensione o la revoca del titolo di accesso.

CAPO 4. Assegnazione rami di azienda

Art. 20 - Assegnazione di locali e spazi a uso privato

I locali e gli spazi destinati ad attività commerciali sono assegnati in affitto di ramo di azienda. I magazzini di vendita sono destinati ai soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 17, lett. A che dimostrino di poter svolgere attività commerciale a carattere continuativo. Gli spazi e i locali non adibiti alla vendita sono destinati a esercenti le attività di servizio o complementari. Qualora si rendesse disponibile un magazzino di vendita la Società di gestione potrà stabilire, che venga assegnato mediante affitto di ramo di azienda con preferenza agli operatori interni che ne facciano richiesta secondo il seguente ordine di priorità:

- posizione di confinante con il magazzino da assegnare

- possibile ricomposizione di un modulo

- altri requisiti oggettivi (ad esempio volume di affari, merceologie trattate, servizi prestati alla clientela, ecc.) che saranno al momento ritenuti di maggiore efficacia in relazione alle condizioni del mercato.

Esaurita l'eventuale procedura interna, il magazzino rimasto libero sarà a disposizione degli operatori grossisti esterni.

Art. 21 - Condizioni di utilizzo di locali e spazi a uso privato

I locali assegnati mediante affitto di ramo di azienda dovranno essere utilizzati

conformemente alla loro destinazione. L’affittuario inoltre è tenuto al rispetto delle seguenti norme:

a) Rumori: è vietata l'installazione di ogni tipo di motore o macchina che con il suo funzionamento superi la normale tollerabilità. Gli apparecchi di diffusione sonora potranno essere utilizzati all'interno dei locali a condizione che gli effetti acustici non siano avvertiti all'esterno degli stessi.

b) Sovraccarichi: non potranno collocarsi, ubicarsi o immagazzinarsi oggetti di peso superiore al limite di carico del solaio o muratura, per non comprometterne la stabilità. Sarà inoltre vietato appendere alle pareti interne dei locali oggetti pesanti o comunque superiori alla metà del carico limite.

c) Obblighi di coordinamento: al fine di ottemperare a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e in materia di sicurezza alimentare ogni operatore del Mercato ha l'obbligo di coordinare i propri piani di emergenza e di autocontrollo con la Società di Gestione, nonché di partecipare, almeno una volta all'anno, agli specifici incontri di aggiornamento.

d) Obblighi diversi: gli Operatori dovranno astenersi dal gettare prodotti corrosivi o infiammabili nei condotti e nelle canalizzazioni e, in generale, evitare qualsiasi azione che possa danneggiare tali impianti.

e) Opere di modificazioni: l'esecuzione di qualsiasi intervento di adattamento, modifica, manutenzione straordinaria dei locali e impianti nella disponibilità dei singoli Operatori potrà essere ammessa solo se preventivamente autorizzata dalla Società di Gestione, a fronte della presentazione della documentazione necessaria e richiesta ex lege. Con la Società di Gestione dovranno essere concordati i tempi e i modi di esecuzione dei lavori che dovranno essere tassativamente rispettati e non produrre pregiudizio alcuno alle altre attività. Terminati i lavori, gli operatori dovranno consegnare copia del progetto, conforme a quanto realizzato, e di tutte le certificazioni previste dalle leggi vigenti.

Le migliorie apportate e le opere che fossero consentite passeranno, alla cessazione dell’affitto, qualsiasi ne sia la causa, in proprietà all'Amministrazione Comunale, senza alcun diritto per l’assegnatario ad indennizzi e compensi di sorta.

f) Manutenzione: gli Operatori dovranno mantenere in buono stato di manutenzione i locali nella loro esclusiva disponibilità e comunque da essi utilizzati. La manutenzione ordinaria dei locali ai sensi dell'art. 1621 del codice civile, nonché ordinaria e straordinaria degli impianti e attrezzature, è a spese, cura e responsabilità dell'affittuario.

g) Pulizia: la pulizia dei locali è a spese, cura e responsabilità degli Operatori. Gli Operatori dovranno mantenere i locali sempre in buono stato di pulizia. E' vietato l'uso dei detergenti o prodotti similari di pulizia che emanino odori sgradevoli nei luoghi antistanti alle aree in cui i singoli Operatori svolgono la propria attività.

Art. 22 - Locali tecnici

L'accesso all'interno dei locali tecnici (a titolo esemplificativo, locali quadri, centrali termiche, ecc.) sarà consentito esclusivamente al personale autorizzato dalla Società di gestione per lo svolgimento delle attività di gestione, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria. Pertanto, per ragioni di sicurezza, è fatto espressamente divieto a chi non espressamente autorizzato, ai suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e agli acquirenti di accedere ai suddetti locali o di ostacolarne l'accesso con il deposito di merci e attrezzature varie.

ART. 23 - Parti comuni

Le parti comuni sono quelle non destinate all'uso esclusivo di un Operatore. Ciascun Operatore potrà richiedere in uso le parti comuni e/o destinate all'uso comune, conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri Operatori, previo pagamento di una tariffa stabilita dal Gestore.

Ciascun operatore è tenuto a fare un uso appropriato delle parti comuni, ed in particolare a non utilizzare o fare utilizzare per scopi diversi le vie d'accesso e/o di servizio, i piazzali, i camminamenti, i parcheggi e quant'altro. Esso è tenuto a rispondere, anche a fatti imputabili a terzi, dei danneggiamenti che dovessero per qualsiasi ragione derivarne.

Negli spazi comuni o destinati all'uso comune gli Operatori non potranno:

a) Lasciare ingombri di qualsiasi genere;

b) Esporre mezzi, macchinari e/o prodotti;

c) Collocare tavoli, sedie, ripiani e quant'altro per l'esercizio diretto e/o indiretto della propria attività. È fatta eccezione per il bar/punto ristoro che potrà collocare un tavolo e sedie nell'area prospiciente l'ingresso del proprio esercizio commerciale;

d) Effettuare attività promozionali che non siano di interesse generale.

Art. 24 - Cessione di locali e spazi a uso privato

L'affittuario non può cedere a qualsiasi titolo il magazzino assegnatogli; può soltanto cedere a terzi il contratto di affitto di ramo di azienda, dandone comunicazione alla Società di gestione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 ( trenta) giorni prima che la cessione abbia effetto. Il soggetto subentrante deve possedere i requisiti previsti per l’ammissione al mercato. La mancanza di tali requisiti costituisce grave motivo che giustifica l'opposizione alla cessione da parte della Società di gestione. In caso di opposizione, se il cedente non riassume la titolarità dell'azienda e del contratto entro 30 (trenta giorni), il contratto si risolve di diritto.

Art. 25 - Termine del rapporto contrattuale

I contratti di affitto di ramo di azienda hanno termine:

a) alla scadenza contrattuale del rapporto;

b) per recesso anticipato del conduttore, con preavviso di sei mesi;

c) a seguito di risoluzione per inadempimento dell’affittuario ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

d) per fallimento dell’affittuario o per la sua sottoposizione ad altre procedure concorsuali

e) per morte dell'affittuario, salvo il diritto degli eredi alla continuazione dell’attività, con le modalità e i tempi previsti ex lege

f) per decadenza della Società di gestione dalla concessione della gestione del mercato

g) per decadenza dell’assegnatario. L'assegnazione decade nei seguenti casi:

- cessione/affitto totale o parziale del contratto di affitto a terzi, fatto salvo quanto

previsto dall'art. 24 del regolamento;

- perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione al mercato previsti dall'art. 17 e

dalla normativa vigente ;

- inattività completa per 30 (trenta} giorni consecutivi o per 60 (sessanta) giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Soggetto gestore. L’inattività è accertata, per gli affittuari, dalla mancata effettuazione di acquisti e vendite risultante dai registri fiscali.

- gravi scorrettezze commerciali;

- gravi infrazioni alla legge, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

- utilizzazione da parte dell'assegnatario per scopi diversi da quello per cui il ramo di azienda è stato assegnato.

La decadenza è dichiarata decorsi 15 ( quindici) giorni dalla contestazione degli addebiti all'interessato, il quale ha tempo 10 (dieci) giorni dalla ricezione degli addebiti medesimi per rispondere.

Art. 26 - Riconsegna dei locali e delle aree

Il ramo di azienda deve essere riconsegnato alla Società di gestione entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione di cessazione a qualsiasi titolo dell’affitto. In caso di inottemperanza, la Società di gestione procede allo sgombero a spese dell’affittuario.

CAPO 5. ATTIVITA' DI VENDITA

Art. 27 - Operazioni di vendita

L’attività deve essere gestita dal titolare del contratto che è responsabile di tutto ciò che accade nel magazzino. Può tuttavia farsi rappresentare temporaneamente da propri delegati, come pure coadiuvare da personale dipendente, iscritto all'anagrafe degli operatori di cui all'art.17.

La vendita dei prodotti avviene a libera contrattazione. Le vendite devono essere fatte personalmente dai titolari dei magazzini e/o dalle persone da essi autorizzate. Ciascun Operatore dovrà gestire l'esercizio commerciale in modo da garantirne la normale operatività mediante un adeguato livello di preparazione del personale addetto al pubblico, un congruo livello di scorte e il costante riassortimento delle merci. In modo particolare ciascun Operatore grossista s'impegna a mantenere elevati standards di qualità dei prodotti e dell'ambiente di pertinenza, ad utilizzare per la vendita la totalità delle superfici di vendita autorizzate, a tenere l'esercizio aperto al pubblico nel rispetto dell'orario stabilito. E' fatto divieto agli Operatori di svolgere le operazioni di vendita al di fuori delle aree adibite a tali attività e appositamente delimitate. Nell'area adibita alla vendita, le merci dovranno essere esposte:

  1. in modo ordinato e funzionale;

  2. esclusivamente all'interno di contenitori e/o imballaggi a norma di legge;

  3. in modo da consentirne l'agevole contrattazione e l’asporto da parte degli acquirenti ;

  4. in modo da agevolare l’uscita di caso di incendio. L'attività di esposizione e di vendita delle merci non potrà recare intralcio agli altri Operatori e/o alla clientela degli stessi.

Gli acquirenti possono visionare la merce esposta per la vendita all'interno del mercato esclusivamente durante gli orari destinati alle contrattazioni. L'acquirente che intenda ritirare le merci acquistate utilizzando un trasportatore per conto terzi deve munire quest’ultimo apposito documento da esibirsi all’entrata del mercato.

Per quanto riguarda le merci in entrata la Società di Gestione verifica che siano destinate a esercizi commerciali effettivamente operanti all'interno del Mercato. Qualora al mercato pervengano merci per destinatari sconosciuti/irreperibili, o destinate a Operatori che hanno temporaneamente/definitivamente sospeso o cessato l'attività, la Società di gestione ne rifiuterà l'ingresso e il trasportatore non potrà accedere all’area del mercato. Possono essere introdotte nel mercato, per la vendita, solo le specie di funghi a uso alimentare ammesse dall'Autorità Sanitaria, a norma della legislazione vigente.

Art. 28 - Norme comportamentali di correttezza commerciale

Il comportamento di ogni singolo utente, operatore e/o lavoratore del Mercato di Livorno deve sempre essere improntato sulla massima correttezza commerciale, civile e etica. Non sono in alcun modo accettati e possono determinare l'espulsione dal Mercato:

a) comportamenti e azioni lesivi dell'immagine e del buon nome del Mercato

b) frodi commerciali, fiscali e/o alimentari;

c) atti di vandalismo e/o di intimidazione;

d) mancato rispetto del regolamento.

Ogni operatore, lavoratore e/o utente è tenuto ad impegnarsi per tutelare l'immagine e il buon funzionamento del Mercato, provvedendo ad informare tempestivamente la Direzione qualora ravvisasse anomalie comportamentali da parte di altri operatori, lavoratori e/o utenti del Mercato.

Art. 29 - Targhe e insegne

Al fine di mantenere nel Mercato un aspetto unitario e decoroso, tutto ciò che è suscettibile di condizionarne l'estetica dovrà essere sottoposto all'approvazione della Società di Gestione. In particolare, sarà necessaria l'autorizzazione della Direzione del Mercato per l'installazione di insegne, targhe o di altri mezzi pubblicitari fissi, visibili dall'esterno, con particolare riguardo alla loro collocazione e caratteristiche. Nessuna targa o insegna potrà essere apposta all'esterno, nelle zone di uso comune e sulle facciate dei magazzini del Mercato, fatto salvo quanto previsto dagli accordi contrattuali tra la Società di Gestione e i singoli affittuari. Per le stesse ragioni dovranno essere sempre approvati dalla Direzione, al fine di garantirne l'uniformità, il tipo, il materiale e il colore di eventuali tende, tendaggi o quant'altro possa essere utilizzato dagli Operatori.

Art. 30 - Orario e calendario

La Società di gestione emana annualmente il calendario e stabilisce i giorni e gli orari nei quali si svolgono tutte le operazioni all’interno del mercato. Il calendario e l’orario sono comunicati agli operatori interni e alle organizzazioni rappresentative di produttori e commercianti e sono resi pubblici attraverso il sito web del mercato. Il calendario e l’orario potranno essere soggetti a modifiche per esigenze sopravvenute; le modifiche dovranno essere notificate e rese pubbliche con le modalità sopra indicate. Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

CAPO 6. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 31 - Circolazione interna

L'accesso veicolare al Mercato comporta l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del "Codice della strada", per quanto compatibili e senza che ciò comporti l’assimilazione a strada pubblica, e del Regolamento di Mercato, in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la movimentazione di mezzi e persone e la raccolta dei rifiuti. All'interno del Mercato i veicoli devono osservare la segnaletica stradale, verticale e orizzontale, in particolare quella relativa ai limiti di velocità, ai sensi di marcia e al divieto di sosta e di fermata. E' comunque fatto obbligo ai conducenti dei veicoli di regolare la velocità degli stessi in maniera tale - avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico dei veicoli, alle caratteristiche e alle condizioni di percorso e di traffico, nonché ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura - da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione. Nelle aree e negli spazi destinati alla circolazione veicolare e pedonale e nelle aree destinate a posteggio e, comunque, nelle aree e spazi comuni, è vietato il deposito, anche temporaneo, di qualunque merce, imballaggio o oggetto che sia causa d'ingombro.

Art. 32 – Aree di posteggio veicoli

I soggetti iscritti all’anagrafe degli operatori e in regola con il pagamento dei diritti di accesso possono liberamente recarsi in una delle aree di posteggio – non di carico e scarico - contraddistinte con i numeri da 1 a 7 nella allegata planimetria.

CAPO 7. MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI

Art. 33 - Orari delle operazioni di scarico e carico delle merci

I veicoli che trasportano i prodotti destinati alla vendita nel mercato possono avere accesso in qualsiasi orario, tuttavia nelle fasce orarie nelle quali il servizio di ricezione organizzato dalla cooperativa non è attivo, la relativa operazione di scarico è ammessa esclusivamente in presenza di un addetto dell’impresa grossista ricevente. I veicoli degli acquirenti possono essere ammessi solo dall'orario d'inizio delle operazioni di vendita. La Direzione del mercato potrà sospendere temporaneamente l'accesso di veicoli in entrata nel caso che non siano disponibili adeguati spazi per lo svolgimento delle operazioni.

Art. 34 - Norme sulle operazioni di scarico

Le zone di scarico ammesse sono:

a) Area A dalle ore 2.00 alle ore 4.00

b) Area B dalle ore 4.00

c) Area C dalle ore 4.00

La Direzione del mercato determina attraverso propri ordini di servizio le specifiche modalità di scarico, con gli obbiettivi di massimizzare la rapidità delle operazioni e consentire il maggior grado di autonomia operativa degli operatori

grossisti compatibile con l'efficienza logistica.

Non è consentito lo scarico da parte degli autisti. Durante le operazioni è fatto divieto agli autisti di circolare nell'area di scarico delle merci.

Art. 35 - Norme sulle operazioni di carico

Le zone di carico ammesse sono:

a) Area A dalle ore 4.00 alle ore 9.30

b) Area D dalle ore 4.00 alle ore 9.30

c) Area E dalle ore 4.00

La Direzione del mercato determina attraverso propri ordini di servizio gli orari e le specifiche modalità di carico anche in ragione delle modalità operative stabilite per la cooperativa, con gli obbiettivi di massimizzare la rapidità delle operazioni di carico e consentire il maggior grado di autonomia operativa degli acquirenti compatibile con l'efficienza logistica.

In particolare i posteggi adibiti a carico merci più vicini ai magazzini dei grossisti, appositamente segnalati, sono riservati agli acquirenti che si avvalgono dei servizi della cooperativa di facchinaggio.

Gli operatori grossisti devono movimentare le proprie merci esclusivamente entro i limiti degli spazi concessi in affitto e al di fuori, verso il piazzale, fino all’area appositamente perimetrata. Le corsie di approntamento e trasporto merci devono assolutamente essere lasciate libere e sgombre da impedimenti di qualsiasi genere. Il Direttore del mercato potrà ordinare l'immediata rimozione degli ingombri; in caso di rifiuto da parte dell'operatore responsabile, lo spostamento sarà affidato alla cooperativa di facchinaggio ed eseguito a spese del responsabile, salva ogni altra azione disciplinare.

CAPO 8. ORDINE INTERNO, RESPONSABILITA’ E VIGILANZA

Art. 36 - Ordine interno

Nel Mercato è vietato:

a. permanere senza il possesso di idonei documenti di accesso di cui all'art. 18 ;

b. sostare con automezzi al di fuori della apposite zone;

c. ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione;

d. attirare i compratori con azioni idonee a provocare disturbo o turbativa alla regolare attività commerciale.

e. sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia il beneficiario, senza autorizzazione della Direzione del Mercato;

f. effettuare volantinaggi o altre attività promozionali di qualsiasi natura non autorizzati dalla Direzione;

g. esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;

h. esercitare qualsiasi prestazione lavorativa senza titolo idoneo;

i. introdurre animali;

j. introdurre nel Mercato, compresa l'area esterna immediatamente prospiciente l'ingresso, rifiuti di qualsiasi natura

k. accendere fuochi;

I. accettare, sollecitare, offrire o accordare mance o compensi di qualsiasi natura;

m. gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;

n. ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza e alla disciplina del Mercato e delle contrattazioni.

E' comunque vietata la presenza nel mercato di minori di anni 14 non accompagnati.

Art. 37 - Svolgimento delle funzioni ispettive

La funzione ispettiva è assegnata, in ragione delle specifiche attribuzioni e competenze, al personale dipendente o comunque operante funzionalmente per conto della Società di gestione. Il personale autorizzato ad impartire disposizioni volte a far cessare immediatamente anomalie, inadempienze o situazioni di pericolo e a imporre o proporre sanzioni è:

- il Direttore del Mercato e suoi delegati

- il Responsabile Sicurezza.

Art. 38 - Vigilanza annonaria e igienico-sanitaria

Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di polizia

amministrativa all'interno del mercato sono svolte dalle Autorità istituzionalmente competenti. La Società di Gestione potrà mettere eventualmente a disposizione dei soggetti competenti locali ritenuti necessari per lo svolgimento di tali funzioni.

CAPO 9. SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 39 - Provvedimenti sanzionatori

Le infrazioni agli obblighi e ai divieti disposti nel presente Regolamento agli articoli 2 (merci che possono essere immesse sul mercato), 4 (Regolamento), 12 (gestione rifiuti), 13 (pulizie e disinfestazioni), 14 (posteggio veicoli), 17 (anagrafe degli operatori), 19 (accertamento dei requisiti di accesso), 27 (operazioni di vendita), 29 (targhe e insegne), 31 (circolazione interna), 32 (posteggio veicoli ), 33 (orari operazioni scarico e carico merci), 34 (norme sulle operazioni di scarico), 35 (norme sulle operazioni di carico), 36 ( ordine interno) nonché ai provvedimenti emanati dalla Direzione del mercato in attuazione del presente Regolamento, danno avvio all'azione disciplinare e/o all'applicazione di penali pecuniarie a carico dei responsabili.

Le inosservanze o violazioni al presente Regolamento sono accertate dalla Società di gestione attraverso il proprio Direttore anche attraverso l'ausilio degli addetti ai servizi di portineria e vigilanza giurata.

Art. 40 - Sanzioni disciplinari

Le seguenti sanzioni disciplinari sono irrogate in ragione della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività del soggetto, indipendentemente da ogni progressione temporale:

A - richiamo verbale: è eseguito sul momento da parte del Direttore o di un incaricato che accerta l'infrazione.

B - diffida scritta: è comminata dal Direttore e sarà fatta risultare da un verbale comunicato all'interessato e al titolare della ditta;

C - sospensione dell'accesso al mercato per un periodo da uno a dieci giorni: è

comminata dal Direttore alle persone fisiche. Comporta la disabilitazione temporanea della tessera elettronica per l’ingresso al mercato.

D - sospensione temporanea dell'attività per una durata massima di tre mesi: è comminata al titolare dell’impresa responsabile di trasgressioni particolarmente gravi. In caso di palese urgenza la sospensione può essere disposta dal Direttore del mercato. La sospensione comporta la disabilitazione temporanea della tessera elettronica per l’ingresso al mercato del titolare e dei dipendenti nonché la chiusura dell'esercizio ai fini della vendita o della prestazione dell'attività di servizio. L'accesso del titolare e dei dipendenti e collaboratori è ammesso esclusivamente e temporaneamente per finalità di protezione delle merci in deposito e delle attrezzature, sotto la vigilanza del Direttore del mercato. Il provvedimento di chiusura temporanea dell'attività non esonera il soggetto interessato all'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte ivi compresa la corresponsione del canone e degli oneri accessori. Il provvedimento di sospensione o annullamento dei titoli di ingresso non comporta la restituzione delle tariffe pagate per l'accesso.

Art. 41 - Penali pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono disposte dal Direttore del mercato, congiuntamente o alternativamente alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo precedente.

Il loro importo può variare, a seconda della gravità dell'infrazione e della recidività del soggetto, da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00. Tali importi possono essere rideterminati annualmente.

La Società di gestione determinerà l'entità della sanzione pecuniaria in relazione alle specifiche infrazioni al presente Regolamento.

Art. 42 - Esecuzione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari e le penali pecuniarie di cui agli articoli 40 lett. C e D, e art. 41, sono applicate dal Direttore del mercato previa contestazione scritta a mezzo telegramma, raccomandata a.r. o notifica brevi manu all'interessato con l'indicazione della durata della sospensione e/o del termine per il pagamento. Il destinatario della contestazione potrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora il termine di scadenza coincida con una data festiva, esso sarà automaticamente rinviato al giorno feriale immediatamente successivo. La mancata o tardiva contestazione da parte dell'interessato comporterà l'irrogazione della sanzione che acquisirà pertanto carattere definitivamente vincolante e, come tale, inoppugnabile. Nel caso in cui la Società di gestione ritenga di non accogliere gli elementi forniti nelle controdeduzioni, dovrà comunicarlo all'interessato; la sanzione assumerà carattere definitivo dalla data di invio della comunicazione di conferma. Trascorso inutilmente il suddetto termine assegnato per il pagamento la Direzione provvederà a sospendere la validità del titolo di ingresso e/o l’attività del soggetto interessato fino alla data del pagamento della sanzione dovuta senza che ciò comporti la restituzione delle tariffe corrisposte per l'accesso. La Società di Gestione è autorizzata a procedere in giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta.

Nel caso di affittuario o suo dipendente o collaboratore i provvedimenti sanzionatori sono comunicati al soggetto interessato al domicilio eletto presso il mercato; agli acquirenti e agli altri soggetti non domiciliati nel mercato il provvedimento sarà comunicato al loro domicilio e presso la portineria.

ART. 43 - DOMICILIO

Ai fini del presente regolamento ciascun operatore si intende domiciliato presso i relativi locali nel Mercato Ortofrutticolo e dallo stesso occupati per legittimo titolo, salva diversa in

dicazione del domicilio (purché in Italia) che dovrà risultare da comunicazione scritta fatta pervenire dall'Operatore al Soggetto Gestore.

Art. 44 – Comunicazione variazione dati

Gli Operatori del Mercato devono comunicare alla Società di Gestione, preventivamente e in forma scritta, qualsiasi cambiamento che riguardi la società

e il proprio personale, in particolare:

- cambio denominazione sociale, forma giuridica, natura dell'attività aziendale

- cessazione della propria attività aziendale;

- cambio legale rappresentante;

- variazioni della qualifica e/o del ruolo aziendale degli intestatari dei documenti di accesso.

Norma di chiusura

L’operatore del mercato dichiara di approvare espressamente e specificamente i seguenti articoli del presente regolamento, segnatamente :

Art. 4 - Regolamento

Art. 5 - Il soggetto gestore

Art. 5 - Il Responsabile della sicurezza

Art. 9 - Controllo accessi

Art. 10 - Vigilanza giurata

Art. 17 - Tipologia di operatori

Art. 18 - Anagrafe degli operatori

Art. 19 - Accertamento dei requisiti di accesso

Art. 20 - Cessione di locali e spazi a uso privato

Art. 25 - Termine del rapporto contrattuale

Art. 39 - Provvedimenti sanzionatori

Art. 40 - Sanzioni disciplinari

Art. 41 - Penali pecuniarie

Art. 42 - Esecuzione delle sanzioni